Neve che cade dal tetto del condominio: Chi paga se colpisce un passante?

Neve che cade dal tetto del condominio: Chi paga se colpisce un passante?

Un passante viene colpito. Si fa male. Chi paga davvero quel danno che sembrava “solo” inverno?

Era mattina presto, marciapiede lucido, silenzio di città sospesa dopo la nevicata. Un rumore secco, le teste si alzano insieme, un cumulo bianco scivola dalla gronda e spacca un ombrello come se fosse carta. *Non era solo neve, era un rumore che taglia l’aria.* Un signore si tocca la spalla, la mano trema, qualcuno chiama l’amministratore, altri scattano foto col telefono. Capita a tutti di chiedersi chi deve rispondere, nel mezzo del caos gentile che segue. La neve è di tutti, ma i tetti no. E qui cominciano le responsabilità. Chi paga, davvero?

Di chi è la colpa quando la neve scivola dal tetto?

Quando la neve cade da un tetto condominiale e ferisce un passante, la regola è chiara: il condominio risponde della cosa che ha in custodia. Parliamo del tetto e delle gronde, parti comuni, e della loro manutenzione. **La responsabilità ricade sul condominio.**

Le cronache locali ogni inverno raccontano piccoli incidenti così: un blocco di ghiaccio che scivola, una signora che finisce al pronto soccorso, un’auto ammaccata sotto casa. Nel caso del balcone privato, cambia tutto: il responsabile diventa il proprietario di quell’unità. Il confine è materiale e netto, come il bordo della soletta.

Giuridicamente entrano in gioco due binari: l’articolo 2051 del Codice Civile (cosa in custodia) e, quando c’è un “pezzo” di edificio che cade, l’articolo 2053 (rovina di edificio). La persona danneggiata deve provare il nesso tra caduta e danno; al condominio spetta dimostrare il caso fortuito. Nella pratica si guardano prevenzione, manutenzione, avvisi, transenne, paraneve. Se un’area era segnalata e chiusa e il passante ci passa lo stesso, può scattare un concorso di colpa.

Cosa fare prima e dopo: i gesti che evitano guai

Per l’amministratore la checklist inizia la sera della nevicata: chiamare la ditta per lo sgombero, controllare gronde e paraneve, delimitare il fronte strada a rischio. Un giro di foto, un verbale di intervento, cartelli ben visibili. E poi una verifica delle condizioni della polizza RC condominiale.

L’errore più comune è affidarsi al sole del giorno dopo. La neve scala il tetto in ore diverse, il ghiaccio cede all’improvviso. Diciamolo chiaro: nessuno lo fa davvero ogni giorno. Meglio un nastro e due transenne in più che un referto medico in mano a un vicino che conosci da anni. La documentazione, se serve difendersi o risarcire, è oro.

Se il danno avviene, muoviti semplice: soccorso alla persona, raccolta di foto e testimoni, comunicazione immediata all’assicurazione e al condominio. **La polizza copre i danni** nella maggior parte dei casi, al netto della franchigia e delle esclusioni. L’amministratore dovrebbe aprire il sinistro in poche ore, e avviare perizia e stima.

“Meglio prevenire che risarcire: la neve non è un imprevisto, è una stagione.”

  • Paraneve e cavi scaldagronda dove serve, decisi in assemblea.
  • Contratto neve con SLA: tempi certi di sgombero e rendicontazione.
  • Cartelli chiari e transenne nei giorni di disgelo.
  • Registro interventi con date, foto, fornitori.
  • Verifica annuale della polizza: massimali, franchigie, estensioni.

Se ti capita: come muoverti senza perdere tempo

Se sei il passante colpito, chiedi subito assistenza medica e fatti rilasciare un referto. Due foto al punto di caduta, una alla facciata, una ai cartelli o alla loro assenza. Poi una PEC o raccomandata all’amministratore con dinamica, prove e richieste. Cinque anni è il termine di prescrizione per il risarcimento.

Se sei l’amministratore, apri il sinistro e chiama il perito senza attendere l’assemblea. Verifica se il gelo era stato segnalato, se c’erano transenne, se la ditta è intervenuta nei tempi promessi. L’eventuale concorso del manutentore si valuta in un secondo momento, anche con chiamata in garanzia.

Ogni inverno è un test di civiltà condominiale. **Il singolo condomino non paga salvo colpa** quando il danno nasce dalle parti comuni, ma partecipa alle spese di prevenzione e ai risarcimenti tramite la quota millesimale. A volte basta una catena di piccoli gesti per evitare un grande problema. La strada ti guarda tornare a casa. E non dimentica.

La neve che cade dal tetto non è un fulmine a ciel sereno, è un rischio gestibile. Bene quando tutti fanno la loro parte: condominio che previene, amministratore che documenta, passanti che rispettano le transenne. Capita a tutti di passare frettolosamente sotto una gronda, con il cappuccio tirato su e la testa altrove. La prossima volta magari rallentiamo, e guardiamo in su. Gli inverni futuri si giocano spesso in quelle tre ore dopo la nevicata, quando il bianco diventa acqua e la gravità fa il resto. E quando serve, una telefonata fatta in tempo vale quanto una delibera.

Punto chiave Dettaglio Interesse per il lettore
Responsabilità Custodia del tetto e delle gronde in capo al condominio (art. 2051 c.c.) e, se cadono parti, “rovina” ex art. 2053 Capire subito chi paga e a quale norma agganciarsi
Prevenzione Paraneve, sgombero rapido, transenne, cartelli, registro interventi e polizza RC aggiornata Evitare sinistri e contenziosi con azioni pratiche
Dopo l’incidente Soccorso, prove, segnalazione all’amministratore, apertura sinistro, perizia e risarcimento Ridurre tempi e stress, ottenere il giusto ristoro

FAQ :

  • Chi paga se la neve scende dal tetto del condominio e ferisce un passante?Di norma il condominio, come custode delle parti comuni, tramite la propria polizza RC se presente.
  • E se la neve cade da un balcone o da un lastrico privato?Risponde il proprietario dell’unità da cui proviene la caduta, non l’intera compagine condominiale.
  • L’amministratore può essere personalmente responsabile?Sì, solo se dimostrata una condotta gravemente negligente rispetto ai doveri di tutela e urgenza.
  • I cartelli “pericolo caduta ghiaccio” bastano a escludere la colpa?No, sono utili ma vanno affiancati a transenne, sgombero e misure concrete di prevenzione.
  • Quanto tempo ho per chiedere il risarcimento?In genere cinque anni, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, salvo diversi termini in casi particolari.

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