Un cortile invaso dalla neve, un mezzo condominiale che tossisce, s’ingolfa e poi si ferma con un rumore cattivo. Nel frattempo, auto parcheggiate, scale scivolose, gente che esce per andare al lavoro. Se lo spazzaneve condominiale si rompe e fa danni in piena bufera, a chi tocca pagare?
La pala avanza, spinge, vibra, la chat condominiale si riempie di “state attenti” e foto sgranate. Quel momento lo conosciamo tutti: il rumore dei mezzi, lo scricchiolio del ghiaccio, i passi affrettati sulle scale bagnate.
La pala urta una grata rialzata, un dente si piega, il braccio si spezza e il mezzo scoda graffiando una portiera. Il portinaio sbianca, un vicino scivola sulla rampa non ancora pulita, un altro chiama l’amministratore con le dita congelate. E poi, un botto secco.
Spazzaneve fermo, cortile bloccato: responsabilità in tempo reale
Quando il mezzo è condominiale, non è solo un attrezzo: è un pezzo delle parti comuni. Il condominio risponde come custode delle parti comuni. È il significato dell’articolo 2051 del Codice civile: se una “cosa” in custodia provoca un danno, chi la detiene ne risponde, salvo provare il caso fortuito.
Tradotto fuori dal legalese: se la pala si rompe, scivola e incide un’automobile, o se la mancata pulizia crea una lastra di ghiaccio e qualcuno cade, la prima porta a cui bussano è quella del condominio. Non conta l’eroismo della bufera, ma se c’era una manutenzione fatta, un controllo prima dell’uso, una scelta prudente sul quando fermarsi. E se il danno è causato dal mezzo affidato a un addetto, rientra lo stesso nel perimetro della “cosa in custodia”.
C’è un però che pesa: la prova del caso fortuito. Più la bufera è eccezionale, imprevedibile e ingestibile, più il condominio può difendersi. Serve dimostrare di aver fatto tutto il ragionevole: manutenzione registrata, istruzioni seguite, area segnalata, chiamata a una ditta esterna quando serviva. Non è scusa valida dire “nevicava forte”: lo è dimostrare che si trattava di un evento anomalo con allerta meteo, con interventi tempestivi documentati.
Chi paga davvero: tra polizze, manutenzione e mosse immediate
La prima mossa è mettere in sicurezza, non discutere. Bloccare il mezzo, segnalare l’area con nastro o coni, fare foto da più angolazioni e prendere i contatti dei presenti. Avvisare subito l’amministratore e, se c’è un danno a persone, chiamare il 112 per un verbale. Registrare l’ora, le condizioni meteo, gli eventuali allarmi comunali: sono dettagli che, più avanti, fanno la differenza. La neve non cancella le responsabilità.
Lo step successivo è la denuncia del sinistro, che di solito ha tempi brevi previsti in polizza. L’RC condominiale copre i danni a terzi causati da parti comuni e attrezzature, con franchigia e massimali indicati. Diciamocelo: nessuno lo fa davvero ogni giorno. Si finisce spesso a ravanare tra email vecchie e scatole in cantina per trovare fatture di manutenzione e libretti d’uso del mezzo, mentre la chat condominiale s’infiamma e qualcuno promette cause.
Se lo spazzaneve è affidato a una ditta esterna, la partita si sdoppia: verso i danneggiati risponde il condominio in quanto custode, ma può rivalersi sulla ditta per inadempimento contrattuale. La polizza RC condominiale copre i danni a terzi, nei limiti e con franchigia. L’articolo 2043 entra in gioco per la colpa generica, mentre l’articolo 1130 parla dei compiti dell’amministratore, tra cui conservare le parti comuni e curare gli atti conservativi.
“Nei casi di neve e ghiaccio la giurisprudenza è costante: il condominio deve provare di aver fatto quanto nelle sue possibilità, non solo dire che nevicava. Un mezzo rotto senza manutenzione documentata difficilmente è ‘fortuito’.” – Avv. condominialista
- Documenti utili: libretto e tagliandi dello spazzaneve, manuale d’uso, fatture di manutenzione.
- Prove: foto, video, testimonianze, avvisi meteo ufficiali, messaggi in chat con orari.
- Polizza: numero, massimali, franchigia, clausole su neve e attrezzature.
- Tempi: data e ora di denuncia, eventuale perizia, contatti del perito.
Quando la bufera passa, restano le regole
Qui si decide tutto: caso fortuito o responsabilità del condominio. Se il guasto era prevedibile (spia rossa ignorata, cinghie logore, rumori noti) la responsabilità è piena. Se la bufera era straordinaria, con allerta ufficiale e strade chiuse, e se c’è un fascicolo di manutenzione pulito, la difesa è credibile. Il caso fortuito è l’unico scudo vero in una bufera eccezionale. I tribunali guardano alla diligenza: scelta del momento di intervenire, attrezzatura idonea, sospensione dell’uso quando la sicurezza è a rischio, cartelli e nastri messi subito. Chi abita il condominio questo lo capisce: prendersi cura è una responsabilità collettiva, ma qualcuno deve tenere il timone. E quell’“amministratore” è un ruolo, non un parafulmine.
| Punto chiave | Dettaglio | Interesse per il lettore |
|---|---|---|
| Chi paga i danni | Condominio come “custode” ex art. 2051 c.c., salvo caso fortuito | Capire a chi rivolgersi subito e come tutelarsi |
| Polizza RC condominiale | Copertura danni a terzi da parti comuni e mezzi; massimali e franchigia | Ridurre il costo diretto e attivare la pratica corretta |
| Prove decisive | Manutenzione documentata, avvisi meteo, segnalazioni in cortile | Aumentare le chance di accoglimento del sinistro |
FAQ :
- Se il portinaio ha usato male lo spazzaneve, chi risponde?Il condominio verso i terzi. Poi potrà rivalersi internamente se c’è stata colpa grave o violazione di procedure.
- E se lo spazzaneve è di una ditta esterna?Verso i danneggiati risponde il condominio come custode; in seguito può chiamare in causa la ditta per inadempimento contrattuale.
- La neve “eccezionale” mi solleva da ogni responsabilità?No. Bisogna provare imprevedibilità e inevitabilità, più la diligenza: manutenzione, segnalazioni, scelte prudenti.
- Cosa devo fotografare subito dopo il danno?Il mezzo fermo, il punto del guasto, le tracce sulla neve, targhe delle auto, ferite o cadute, cartelli e coni, e uno scatto all’orologio/telefono con orario.
- Se pago di tasca mia il carrozziere, poi la polizza rimborsa?Dipende da franchigia, massimali e istruzioni della compagnia. Meglio attendere la perizia o avere un via libera scritto dall’assicurazione.









